Associazione Donne Uomini Società & Ambiente – ADUSA –
STATUTO
Denominazione – Sede – Scopo
Articolo 1
E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione Donne Uomini Società & Ambiente ” (ADUSA) organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS.
Articolo 2
L’Associazione ha sede in Roma, Circonvallazione Gianicolense 102 e si articola in Sezioni territoriali, e comunque nelle forme più idonee al raggiungimento degli scopi associativi.
Articolo 3
L’Associazione non ha fini di lucro, persegue in ambiti specifici, obiettivi che fanno riferimento a principi di solidarietà e sostenibilità dell’ambiente sociale, a tutela delle condizione di vita e di benessere della famiglia formata dalla coppia uomo-donna, distinguendo le potenzialità, le motivazioni e le origini che hanno reso possibile il riconoscimento sociale e giuridico di coppie genitoriali, in particolare, per le coppie separate, divorziate e vedovili che formano la “famiglia monoparentale”.
L’Associazione intende sostenere l’Istituto della Famiglia tradizionale, valorizzando e premiando l’impegno delle coppie genitoriali che intendono la procreazione come atto d’amore e ricambio generazionale percependo nella procreazione il cammino nel tempo dell’umanità. La Famiglia nasce, quindi, da un atto di amore reciproco fondativo della società civile che riconosce di essere soggetto di diritti e doveri sociali giuridicamente garantiti fin dalla Costituzione della Repubblica Italiana in cui si riconosce.
L’Associazione si propone di intervenire presso tutte le competenti sedi istituzionali pubbliche e private, nazionali, europee e internazionali a tutela della centralità del ruolo dell’Istituto della Famiglia nel contesto sociale ed economico, affinchè le politiche pubbliche di sostegno e d’intervento, sia legislativo, che economico –finanziario, siano adeguate e di particolare efficacia verso i casi d’indigenza, di disagio e di sofferenza materiale e psicologica delle coppie separate, divorziate e vedovili, in particolare, quando nella specifica condizione di essere anche “monoparentali”.
L’Associazione si propone di essere soggetto attivo nei confronti dell’Unione Europea, del Parlamento e del Governo italiani, così come presso i Governi regionali, affinchè riconoscano la centralità della famiglia nell’agenda politica europea, nazionale e locale attraverso la concretezza di atti che propongano adeguato sostegno alle attuali e future coppie genitoriali, in particolare, di giovani.
L’Associazione si propone di studiare, raccogliere, rappresentare e comunicare lo stato socio economico e culturale dell’istituto della famiglia in Italia, con particolare riguardo alle coppie separate, divorziate, vedovili e quando nella specifica condizione di essere anche “monoparentali”, in rapporto alla legislazione e alla dimensione e consistenza degli interventi e dei servizi erogati dallo Stato e dalle Regioni. L’obiettivo è determinare condizioni di misurabilità dell’intervento pubblico che, in particolare, possa sovvenire alle condizioni precarie delle famiglie monoparentali e al recupero psicofisico del restante nucleo familiare, al fine di proporre, quando assenti o inadeguate, azioni che possano sollecitare interventi correttivi e adeguati alle situazioni di disagio rilevate, adottando per lo scopo, adeguata pressione sul Governo sulle evidenti situazioni di disagio. Per queste finalità l’Associazione utilizzerà tutti i mezzi e i media disponibili, comprensivi delle tecnologie della comunicazione e dei servizi digitali di Internet.
L’Associazione persegue il miglioramento delle condizioni umane nell’ambito dell’organizzazione familiare impegnandosi al suo sviluppo con proposte innovative attraverso lo studio dei problemi che rendono difficile la vita di coppia e del restante nucleo familiare, sia nei rapporti interni, che nel più ampio contesto sociale, ricercando i possibili percorsi che possano condurre alla soluzione dei problemi dei conflitti coniugali, ponendo particolare attenzione alla precarietà in cui versa la famiglia monoparentale in Italia, indicando la gerarchia delle priorità da assumere in relazione alle risorse disponibili, diffondendo i dati, le ricerche e i monitoraggi sulle condizioni attuali del nucleo familiare troppo spesso connotato da solitudine sociale e da mancanza di sostegno pubblico.
L’Associazione può perseguire obiettivi tendenti alla soddisfazione del miglioramento qualitativo e quantitativo della società, partendo dalle coppie genitoriali e dall’incentivo alla genitorialità e all’incremento delle nascite in Italia, riservando comunque massima attenzione alle condizioni delle famiglie mono genitoriali, figure invisibili alla società civile, in particolare, quella femminile. Le donne, soprattutto casalinghe, sono le più colpite, rispetto alla sfera maschile. Le donne lasciate sole, senza nessun tipo di mantenimento finanziario o reddito mensile, con la difficoltà a trovare lavoro rispetto all’uomo e per condizione ambientale storica, meno preparata ad affrontare il “nuovo” e meno accettata nel mondo del lavoro in generale, in particolar modo per le donne “over 40 e 50”.
L’Associazione, per queste figure, affinchè non siano percepite come un peso per la collettività, ha realizzato e continuerà a realizzare azioni positive attraverso la collocazione al lavoro previa formazione, avanzando richiesta allo Stato e agli enti pubblici locali affinchè riconoscano le giuste richieste provenienti dalle famiglie nucleari e monoparentali, con l’intento che si realizzi una corsia protetta per diminuire i danni che si generano all’interno dei nuclei familiari coinvolti e proponendo l’istituzione di un reddito di cittadinanza alle casalinghe in generale, con particolare riguardo alla donna nella condizione di casalinga all’interno del nucleo familiare monoparentale.
L’Associazione intende intervenire sulle questioni del benessere sociale e della solidarietà, in linea con le indicazioni del Consiglio d’Europa e della Carta Sociale Europea, con l’impegno di rendere attuati i punti sanciti dalla Costituzione Italiana, nonchè le indicazioni, le direttive e le risoluzioni emanate dalla Unione Europea, dai trattati di Lisbona, Pechino e New York sui diritti delle classi disagiate e dei diritti della donna, in particolare, quelle monoparentali e appartenenti a famiglie disagiate.
L’Associazione, per il raggiungimento della dignità e della sostenibilità sociale della vita della famiglia monoparentale in particolare, svolge una continua azione di monitoraggio sulle reali condizioni di benessere sociale atteso, riguardo ai temi della sicurezza, della scuola, della sanità, della formazione, della emersione dei casi di violenza, di parità e dignità civile, proponendosi come interlocutore dello Stato e degli Enti pubblici locali, promuovendo anche la formazione di nuove leggi e norme che rinforzino l’istituto familiare in tutti i suoi aspetti, auspicando che le Istituzioni pubbliche riconoscano l’Istituto della Famiglia, quale unica e prima cellula, centrale allo sviluppo democratico, sociale ed economico dello Stato, da tutelare e da sostenere sul piano economico e sociale.
Articolo 4
Il patrimonio è costituito:
a) da beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d) dalle entrate dell’Associazione, costituite:
– dalle quote sociali;
– da risparmi derivanti sui costi attesi da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
– da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
Articolo 5
L’esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. E’ obbligatorio redigere il bilancio o il rendiconto annuale. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento siano del medesimo tipo dell’ADUSA. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Articolo 6
Il Manifesto è lo strumento operativo e programmatico dell’Associazione ed è il suo principale mezzo di comunicazione di sintesi, strutturato in voci, sugli obiettivi e le azioni che hanno dato luogo alla costituzione dell’ADUSA.
Articolo 7
Per il perseguimento dei fini sociali l’Associazione, ove ritenuto opportuno, istituisce sedi, delegazioni, uffici decentrati in Italia e all’estero; utilizza ogni mezzo di diffusione e comunicazione, svolge attività editoriale, partecipa ad associazioni, società, istituzioni ed enti pubblici e privati, stipula atti, contratti e convenzioni, svolge attività di formazione, conferisce borse di studio, promuove seminari e convegni. L’organizzazione interna è disciplinata mediante regolamenti emanati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Articolo 8
Coloro che condividono le finalità dell’associazione possono diventare Soci e portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, alle scelte e alle attività dell’Associazione.
Ogni Socio può partecipare alle attività dell’Associazione prestando la sua opera come volontario e, in ogni caso per le sue attività di volontariato non avrà diritto ad alcun compenso, oltre il recupero delle spese vive, se sostenute e dimostrate da pezze d’appoggio.
Sono soci le persone fisiche la cui richiesta di ammissione sarà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all’atto dell’ammissione la quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo.
Gli Enti, le Associazioni, i Gruppi, le Fondazioni, le Amministrazioni possono diventare Soci dell’Associazione con diritto a un solo voto nell’Assemblea Nazionale e conformemente a quanto stabilito con apposito regolamento del Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale stabilisce la quota minima associativa e le eventuali diverse categorie di Soci e rispettive quote.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso del Socio che può esprimersi anche tramite il mancato versamento della quota associativa annuale. Il versamento non crea diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, sia per atto tra vivi, sia per successione a titolo particolare o a titolo universale.
Tutti gli associati hanno uguali diritti e obblighi nei confronti dell’Associazione. Lo strumento ordinario di comunicazione è la posta elettronica. Le convocazioni delle riunioni sono effettuate con “mailing list” inviate all’indirizzo elettronico indicato dal socio almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione.
I soci, che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il trenta ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l’anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione. I soci avranno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni promosse dall’associazione e comunque di partecipare a tutta la vita sociale. L’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Articolo 9
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità sarà dichiarata dal Consiglio Direttivo, l’indegnità sarà sancita in via definitiva dall’assemblea dei soci su proposta del Collegio dei Probiviri. La quota, o il contributo associativo, sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota non è rivalutabile. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea Nazionale, su proposta del Collegio dei Probiviri, secondo quanto indicato in apposito regolamento.
La qualità di Socio dell’associazione si acquisisce all’atto del pagamento della quota annua minima associativa, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dal Consiglio Nazionale. La qualità di Socio cessa a seguito di recesso che potrà manifestarsi per via scritta o attraverso il mancato versamento della quota associativa annuale, con decorrenza dal mese successivo a quello di scadenza, o a seguito di esclusione.Nessun diritto, anche patrimoniale, compete al Socio receduto o escluso, come pure nessun diritto compete ai suoi successori in caso di morte.
L’Associazione si dota di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei Soci, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Articolo 10 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– i vice presidenti
– il Collegio dei revisori;
– il Collegio dei probiviri.
I componenti degli organi dell’associazione restano in carica per un periodo di tre anni.
L’Associazione è costituita dai seguenti organi territoriali (divisi in settori e sezioni):a) settori tecnico scientifici;
b) sezioni della formazione lavoro;
c) sezioni volontariato e no-profit;
Articolo 11 – l’Assemblea
L’assemblea è l’organo deliberante ed è costituita dagli aderenti iscritti all’associazione, elegge i componenti del Consiglio Direttivo ad referendum, il Presidente dell’Associazione e su proposta dello stesso uno o più vicepresidenti.
Articolo 12 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e si occupa della gestione, propone all’assemblea le modifiche statutarie, delibera i regolamenti interni e l’accettazione di nuovi soci, nomina su proposta del Presidente, i componenti del Consiglio direttivo esecutivo e il Segretario generale, preposto alla organizzazione amministrativa interna; nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i responsabili dei settori e delle sezioni. La carica di responsabile di settore e di sezione è compatibile con la carica di consigliere.
Articolo 13
Il Consiglio direttivo è l’organo tecnico programmatico ed è costituito dai responsabili dei settori e delle sezioni, cura l’individuazione degli argomenti da inserire nel Manifesto, i responsabili delle persone giuridiche, enti e associazioni aderenti all’Associazione assumono la carica di responsabile di sezione. Il consiglio resta in carica tre anni.
Articolo 14 – Il Presidente
Il Presidente è l’organo esterno dell’Associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi, presiede e convoca l’Assemblea, il Consiglio Direttivo. In caso d’urgenza adotta i provvedimenti di competenza di detti organi sottoponendoli a ratifica entro sessanta giorni. I Vicepresidenti, ove nominati, operano su specifica delega del Presidente. Il Vicepresidente più anziano di età sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Articolo 15 – Settori e Sezioni
I settori tecnico scientifici e legislativi sono organi operativi del Consiglio direttivo e possono avere distribuzione territoriale e curano sia progetti, che attività tecniche e organizzative inerenti: la formazione; il lavoro; l’analisi sociale, economica e politica, assieme alla rilevazione della legislazione corrente a livello regionale, nazionale, europeo per l’analisi degli strumenti a supporto dell’istituto della famiglia in generale, curando la compatibilità di singole istanze da proporre alle amministrazioni pubbliche e allo Stato; lo studio, l’analisi e le proposte di tutela della coppia e dell’istituto della famiglia, in particolare monogenitoriale in riferimento all’ambiente sociale, al disagio e alle forme di povertà, alla violenza sulle donne e al loro sfruttamento. In particolare, il settore tecnico scientifico, valutato come insieme operativo unico, nonostante la dimensione territoriale che può assumere, è una struttura operativa, organizzata a rete virtuale, per lo scambio digitale delle comunicazioni, dei dati e dei servizi, assumendo il ruolo di segreteria tecnico organizzativa e operativa a supporto della rete vituale e dei servizi digitali con cui opera l’intera Associazione sui paradigmi di Internet.
Articolo 16 – Collegio dei Revisori
Ove l’Assemblea lo riterrà, la gestione dell’associazione verrà controllata da un collegio dei revisori, costituito da tre o cinque componenti, eletti dall’Assemblea dei soci. I revisori dovranno riferire all’assemblea mediante appositi verbali sull’accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Articolo 17 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri costituito da tre o cinque componenti (tre più due supplenti) eletti dall’ Assemblea verifica il rispetto dell’osservanza delle regole statutarie e delle delibere assembleari da parte degli aderenti e delibera la radiazione. A pena di decadenza nel termine di sessanta giorni, il provvedimento di radiazione è appellabile all’Assemblea che delibera in via definitiva.
Articolo 18 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 e sue modifiche, salvo diversa destinazione imposta per legge.